IL PRETORE Esaminata la richiesta di liquidazione di spese ed onorari per il gratuito patrocinio presentata il 16 maggio 1997 dall'avv. Mirko Mazzali, nominato difensore di ufficio nel procedimento penale 2524/96 a carico di Protino Maria, imputata del reato di cui all'art. 660 c.p.; Visto il provvedimento in data 31 gennaio 1997 con il quale la dott.ssa Ferraro, titolare del processo, definito con sentenza del 12 aprile 1997, non ancora passata in giudicato, ha ammesso la richiedente al gratuito patrocinio; Rilevato che, successivamente all'adozione di tale provvedimento ammissivo, la dott.ssa Ferraro e' stata trasferita ad una sezione civile della medesima pretura di Milano, per cui l'esame delle ulteriori istanze conseguenti alle deliberazioni dalla stessa gia' adottate deve necessariamente essere affidato ad altro magistrato da individuare, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 546 c.p.p., nella persona di questo dirigente dell'ufficio; Atteso che, per provvedere sulla richiesta di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, regolarmente presentata dal difensore d'ufficio dell'imputata ammessa al gratuito patrocinio, appare doveroso ed imprescindibile da parte di questo giudicante procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della deliberazione sollecitata e quindi della legittimita' del suo antecedente logico-giuridico costituito dall'ordinanza di ammissione dell'imputata al gratuito patrocinio; Ritenuto che tale ordinanza si rivela illegittima e deve essere pertanto revocata, posto che l'unico reato per il quale Protino Maria e' stata tratta a giudizio e giudicata e' una contravvenzione per la quale, ai sensi del disposto di cui al comma 8 dell'art. 1 legge 30 luglio 1990 n. 217 non e' ammesso il patrocinio a spese dello Stato; Rilevato che nella specie, dunque, si dovrebbe procedere alla revoca dell'ordinanza ammissiva e al conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione dei diritti ed onorari di difesa, in forza della norma di legge sopra richiamata che si appalesa, pero', ad avviso di questo pretore, censurabile sotto il profilo costituzionale, determinando un'irragionevole disparita' di trattamento fra cittadini non abbienti che si trovino nelle medesime condizioni soggettive di ammissibilita' al beneficio; Ritenuto, infatti, che la legge 217/90 ha inteso dare attuazione al principio posto dall'art. 24 della Costituzione, secondo cui la difesa e' un diritto inviolabile di tutti i cittadini in ogni stato e grado del procedimento e che ai non abbienti devono essere assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24 cit., comma 3); Considerato che tale principio appare ancor piu' rilevante in campo penale dove maggiore e' il rischio di un grave pregiudizio per la stessa liberta' della persona, in conseguenza di una limitata possibilita' di difesa per difetto di adeguati mezzi economici; Ritenuto che questo rischio, pur essendo in genere superiore nel caso di un'imputazione per delitto, sussiste tuttavia in egual misura anche quando si debba rispondere di reati contravvenzionali per i quali spesso sono comminate pene detentive addirittura piu' severe di quelle previste per alcune ipotesi delittuose, sicche' appare del tutto irragionevole la scelta legislativa di limitare la facolta' di ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una mera distinzione formale del tipo di reato di cui si e' chiamati a rispondere: Considerato che la prospetta questione di costituzionalita' della citata norma di cui al comma 8 dell'art.1 legge 217/90, per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 2 e 3, appare rilevante nella specie, in dipendenza della necessaria revoca dell'ordinanza di ammissione al gratuito patrocinio dell'imputata del presente procedimento, che sarebbe conseguentemente costretta, pur essendo non abbiente, ad affrontare in proprio gli oneri di difesa maturati fino all'attuale fase del giudizio, peraltro conclusosi con una pronuncia assolutoria, e potrebbe venire privata del diritto di difendersi adeguatamente negli ulteriori eventuali gradi;